Articolo 5 del Codice di giustizia contabile
Articolo 4Articolo 6
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7 ottobre 2016

Art. 5

(Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti)


1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico ministero sono motivati.


2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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