Articolo 75 del Codice di giustizia contabile
Articolo 74Articolo 76
Versione
7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019

Art. 75

(Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l'impugnazione)


1. Il sequestro conservativo puo' essere richiesto contestualmente all'atto di citazione, ovvero, in corso di causa, con separato ricorso, al presidente della sezione che decide del merito del giudizio; in pendenza dei termini per l'impugnazione, la domanda si propone al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza.


2. Si applica l'articolo 74, commi 2, 3 e 4.


3. Salvo che sia stato proposto reclamo ((...)) nel corso del giudizio il collegio puo', su istanza di parte ((o del terzo che, venuto a conoscenza del provvedimento cautelare in un momento successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 76, comma 1, assume di esserne pregiudicato)) modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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