Articolo 7 del Codice di giustizia contabile
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Versione
7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019

Art. 7

(Disposizioni di rinvio)


1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III ((, del presente codice, le quali)) se non espressamente derogate, si applicano anche ((al giudizio pensionistico,)) alle impugnazioni e ai riti speciali.


2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99 , 100 , 101 , 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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