Articolo 114 del Codice di giustizia contabile
Articolo 113Articolo 116
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7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019

Art. 114

(Deferimento della questione)


1. Le sezioni giurisdizionali d'appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d'ufficio o anche ((a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti))


2. La sezione, con l'ordinanza di deferimento, dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla segreteria delle sezioni riunite.


3. Il presidente della Corte dei conti e il procuratore generale possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto che abbiano dato luogo, gia' in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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