Articolo 177 del Codice di giustizia contabile
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Versione
7 ottobre 2016

Art. 177

(Mezzi di impugnazione e cosa giudicata formale)


1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, l'opposizione di terzo, la revocazione e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.


2. S'intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu' soggetta ad appello, ne' a revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), ne' a ricorso per cassazione.


3. Salvi i casi previsti dall'articolo 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) , l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volonta' di avvalersi delle impugnazioni esclude la proponibilita' di queste ultime.


4. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della decisione non impugnate.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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