Articolo 30 del Codice di giustizia contabile
Articolo 29Articolo 31
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7 ottobre 2016

Art. 30

(Doveri delle parti)


1. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi con lealta' e probita'. In caso di inosservanza di tale dovere il presidente della sezione ne riferisce alle autorita' che esercitano il potere disciplinare su di essi.


2. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori non devono usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e negli interventi orali pronunciati davanti al giudice. Si applicano le disposizioni dell' articolo 89 del codice di procedura civile .

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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