Articolo 175 del Codice di giustizia contabile
Articolo 174Articolo 178
Versione
7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019

Art. 175

(Intervento del pubblico ministero)


1. Nei giudizi di cui all'articolo 172, ((...)) il pubblico ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione ((venti giorni prima dell'udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione))


2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114))


3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114))
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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