Articolo 179 del Codice di giustizia contabile
Articolo 178Articolo 178
Versione
7 ottobre 2016

Art. 179

(Luogo di notificazione dell'impugnazione)


1. Quando nell'atto di notificazione della sentenza oggetto di impugnazione la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio, l'impugnazione e' notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell' articolo 170 del codice di procedura civile , presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.


2. L'impugnazione puo' essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.


3. Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se e' ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile .

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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