Articolo 15 del Codice di giustizia contabile
Articolo 14Articolo 16
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7 ottobre 2016

Art. 15

(Difetto di giurisdizione)


1. Il difetto di giurisdizione e' rilevato in primo grado anche d'ufficio.


2. Nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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