Articolo 206 del Codice di giustizia contabile
Articolo 203Articolo 207
Versione
7 ottobre 2016

Art. 206

(Impugnazione di sentenza emessa nel giudizio di revocazione)


1. Con la sentenza che pronuncia la revocazione il collegio decide il merito della causa e dispone la restituzione di quanto sia stato eventualmente pagato in esecuzione della sentenza impugnata.


2. Non puo' essere impugnata per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione.


3. Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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