Articolo 152 del Codice di giustizia contabile
Articolo 151Articolo 153
Versione
7 ottobre 2016

Art. 152

(Forma della domanda)


1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:


a) l'indicazione del giudice;


b) gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;


c) la determinazione dell'oggetto della domanda;


d) l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda;


e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione;


f) la formulazione delle conclusioni;


g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente