Articolo 305 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 298Articolo 306
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Art. 305. Attivita' abusivamente esercitata 1. Chiunque svolge attivita' assicurativa o riassicurativa in difetto di autorizzazione e' punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila.
2. Chiunque esercita l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109 e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.
3. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga attivita' assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 1 o di intermediazione assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 2, l'IVASS richiede al tribunale l'adozione dei provvedimenti previsti dall' articolo 2409 del codice civile ovvero allo stesso fine denunzia i fatti al pubblico ministero.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68)) . ((45)) 5. L'esercizio dell'attivita' di perito di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto dall'articolo 156 e' punito a norma dell' articolo 348 del codice penale .

--------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 1 ottobre 2018
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