2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicita' sia autonomamente effettuata dagli intermediari.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2020, N. 187)) .
4. L' IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicita' in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
5. L' IVASS vieta la diffusione della pubblicita' in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
6. L' IVASS vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma 2.
7. L' IVASS, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilita' della pubblicita' e di chiarezza e correttezza dell'informazione.
-------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".