Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
1 gennaio 2006
30 giugno 2015
1 ottobre 2018
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Commentari • 2
- 1. IL REGIME SANZIONATORIO PER IL CONCORSO DI ILLECITI AMMINISTRATIVI. Commento ad ordinanza della Corte di Cassazione n. 12208 del 14Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
IL REGIME SANZIONATORIO PER IL CONCORSO DI ILLECITI AMMINISTRATIVI, COMMENTO AD ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 12208 DEL 14/04/2022. avv. Giovanni Gargiulo Abstract: In caso di concorso materiale di illeciti in materia di trasporto di rifiuti commessi in data antecedente alla riforma attuata con D.Lgs. 116/2020, non si applica il regime sanzionatorio del cumulo giuridico, bensì quello del cumulo materiale. In the event of material concurrence of offenses relating to the transport of waste committed on a date prior to the regulatory reform implemented with D.Lgs. 116/2020, the sanctioning regime of legal accumulation does not apply, but that of material accumulation. Sommario: 1. …
Leggi di più… - 2. Articolo 99 del codice penale: in claris non fit interpretatio.Diglio Paolo · https://www.diritto.it/ · 21 luglio 2011
1. Introduzione. Lo spunto per questa trattazione ci viene offerto da due sentenze delle Sezioni Unite, pronunciate entrambe il 24 febbraio di quest'anno e depositate lo scorso maggio, che fanno séguito alle diverse pronunce di legittimità che nei mesi antecedenti hanno interessato la norma richiamata e, più in generale, l'istituto giuridico della recidiva. Una nutrita schiera di arrêts, che ha contribuito ad arricchire la doviziosa giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito, già esistente sull'argomento, tracciando in tal senso una perfetta linea di continuità con il preterito. Sin dalla fine dell'Ottocento, infatti, questa figura giuridica, pur con le sue mutevoli …
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Giurisprudenza • 66
- 1. TAR Roma, sez. II, sentenza 07/02/2014, n. 1488Provvedimento: […] comma 1, cod. ass.; B) con particolare riferimento a tale questione l'SV - pur essendo tenuto, in forza della predetta disposizione di cui all'art. 327 cod. ass., ad applicare una sanzione unica, sostitutiva di quelle derivanti dalle singole violazioni della medesima disposizione, laddove accerti che la reiterazione delle violazioni “sia dipesa dalla medesima disfunzione dell'organizzazione dell'impresa” - con gli atti impugnati ha contestato alla società ricorrente, […]Leggi di più...
- violazione art. 310 D.Lgs. 209/2005·
- principio di proporzionalità della sanzione·
- sostituzione della sanzione amministrativa·
- diritti di notifica e spese di procedimento·
- Regolamento ISVAP n. 24/2008·
- violazione art. 7 e 189 D.Lgs. 209/2005·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- ricorso amministrativo·
- annullamento provvedimenti amministrativi·
- mancato riscontro a richiesta di informativa e documentazione
- 2. Corte Cost., ordinanza 12/03/2015, n. 36Provvedimento: […] che in ogni caso, anche laddove il giudice a quo avesse ritenuto in concreto non applicabile la disciplina dell'art. 327 del codice delle assicurazioni private al caso sottoposto al suo esame − ciò che allo stato non è possibile accertare − tuttavia una valutazione sistematica dell'istituto dell'illecito seriale, previsto da tale disposizione nell'ambito della disciplina del cumulo giuridico delle sanzioni amministrative pecuniarie, avrebbe potuto condurre ad una diversa conclusione in ordine alla compatibilità dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 con l'art. 3 Cost.Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento·
- continuazione e conseguente cumulo giuridico·
- manifesta inammissibilità della questione.·
- limitazione alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie·
- insufficiente descrizione della fattispecie a quo·
- mancata previsione per tutte le altre violazioni amministrative
- 3. TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2012, n. 1622Provvedimento: […] La ricorrente ha proposto motivi aggiunti, deducendo censure volte, da un lato, verso la parte del provvedimento che reca la quantificazione delle comunicazioni incomplete o erronee riferite a sinistri comunicati come definiti nonché del numero degli errori individuati per ciascun record, dall'altro, verso il capo del provvedimento secondo cui ai sensi dell'art. 327, comma 3, cod. ass., resta preclusa, in caso di esercizio della facoltà di reclamo, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria sostitutiva prima indicata.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- sanzione amministrativa·
- regolamento ISVAP n. 31/2009·
- interpretazione normativa·
- art. 316 d.lgs. 209/2005·
- banca dati sinistri·
- ammissibilità del ricorso·
- eccesso di potere·
- interesse legittimo·
- proporzionalità della sanzione·
- obbligo di comunicazione dei dati·
- principio di tipicità delle sanzioni
- 4. TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2012, n. 1610Provvedimento: […] La ricorrente ha proposto motivi aggiunti, deducendo censure volte, da un lato, verso la parte del provvedimento che reca la quantificazione delle comunicazioni incomplete o erronee riferite a sinistri comunicati come definiti nonché del numero degli errori individuati per ciascun record, dall'altro, verso il capo del provvedimento secondo cui ai sensi dell'art. 327, comma 3, cod. ass., resta preclusa, in caso di esercizio della facoltà di reclamo, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria sostitutiva prima indicata.Leggi di più...
- regolamento ISVAP n. 31/2009·
- interpretazione normativa·
- art. 316 d.lgs. 209/2005·
- proporzionalità e ragionevolezza·
- banca dati sinistri·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- eccesso di potere·
- interesse legittimo·
- principio di legalità·
- obbligo di comunicazione dei dati
- 5. TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2012, n. 1621Provvedimento: […] La ricorrente ha proposto motivi aggiunti, deducendo censure volte, da un lato, verso la parte del provvedimento che reca la quantificazione delle comunicazioni incomplete o erronee riferite a sinistri comunicati come definiti nonché del numero degli errori individuati per ciascun record, dall'altro, verso il capo del provvedimento secondo cui ai sensi dell'art. 327, comma 3, cod. ass., resta preclusa, in caso di esercizio della facoltà di reclamo, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria sostitutiva prima indicata.Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- regolamento ISVAP n. 31/2009·
- proporzionalità delle sanzioni·
- interpretazione normativa·
- annullamento atto amministrativo·
- art. 316 d.lgs. 209/2005·
- banca dati sinistri·
- eccesso di potere·
- interesse legittimo·
- obblighi di comunicazione