Articolo 59 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 58Articolo 60
Versione
24 ottobre 1989
Art. 59
(Secondo accesso per la prima notificazione all'imputato non detenuto)
1. Nel caso previsto dall'articolo 157 comma 7 del codice, nella relazione di notificazione e' indicata anche l'ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o inidoneita' delle persone indicate nell'articolo 157 comma 1 del codice, il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da quello del primo accesso.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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