Articolo 32 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 28Articolo 32 bis
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
5 aprile 2001
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Versione
1 luglio 2002
Art. 32
(Recupero dei crediti professionali)
1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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