Art. 32
(Recupero dei crediti professionali)
1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
(Recupero dei crediti professionali)
1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))