Articolo 131 bis delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 133Articolo 135
Versione
8 gennaio 1993
Art. 131-bis.
(( (Liberazione dell'imputato prosciolto).
1. L'imputato detenuto nei cui confronti e' pronunciata la sentenza di cui all'articolo 425 del codice e' posto in liberta' immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 154- bis.))
Entrata in vigore il 8 gennaio 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente