Articolo 260 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 258Articolo 226
Versione
24 ottobre 1989
Art. 260
(Esecuzione)
1. Nelle materie regolate dal libro X del codice si osservano le disposizioni ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice e per i procedimenti gia' iniziati a tale data, ferma restando la competenza del giudice davanti al quale i procedimenti medesimi sono in corso.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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