Articolo 163 ter delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 163 bisArticolo 154 ter
Versione
21 marzo 1998
Art. 163-ter.
(( (Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata).
1. Nei casi previsti dagli articoli 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.))
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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