Articolo 19 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 18Articolo 20
Versione
24 ottobre 1989
Art. 19
(Sospensione cautelare)
1. Le commissioni previste dagli articoli 17 e 18 possono disporre la sospensione cautelare dell'ufficiale o dell'agente dalle funzioni di polizia giudiziaria.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente