Articolo 26 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 25Articolo 27
Versione
24 ottobre 1989
Art. 26
(Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano)
1. Anche nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano nel procedimento, l'imputato e le altre parti private hanno il diritto di nominare il difensore senza alcun limite derivante dall'appartenenza etnica o linguistica dello stesso.
2. Nei casi previsti dall'articolo 109 comma 2 del codice, quando cio' serve ad assicurare l'effettivita' della difesa, l'autorita' giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'articolo 97 comma 4 del codice, tiene conto dell'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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