Articolo 162 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 159Articolo 161
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
21 marzo 1998
Art. 162
(Delega delle funzioni di pubblico ministero
in udienza dibattimentale)
1. La delega prevista dall' articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e' conferita con atto scritto di cui e' fatta annotazione in apposito registro ed e' esibita in dibattimento.
2. Nel caso di giudizio direttissimo, la delega puo' essere conferita anche per la partecipazione alla contestuale udienza di convalida.
3. Quando si presenta la necessita' di prestare il consenso all'applicazione della pena su richiesta o al giudizio abbreviato ovvero si deve procedere a nuove contestazioni, il pubblico ministero delegato puo' procedere a consultazioni con il procuratore della Repubblica.
4. Il ((giudice)) nel caso previsto dal comma 3, puo' sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario.
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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