Articolo 127 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 155Articolo 127 bis
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Art. 127
(Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale).
1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni ((mese)) al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:
((a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, del codice; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta;))
b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini ((fissati ai sensi dell'articolo 415-ter, commi 4 e 5,)) , del codice;
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31)) .
1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all' articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 2024, N. 31)) .
3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:
a) le generalita' della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;
b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;
c) le generalita' della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;
d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;
e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;
f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonche', se risultano, la data e il luogo del fatto.
Entrata in vigore il 4 aprile 2024
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