Articolo 254 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 253Articolo 255
Versione
24 ottobre 1989
Art. 254
(Formule di proscioglimento)
1. Le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule previste dal codice.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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