Articolo 97 bis delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 97Articolo 89 bis
Versione
23 agosto 1995
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Versione
21 agosto 2014
Art. 97-bis
(( (Modalita' di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari). )) ((1. A seguito del provvedimento che sostituisce la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, l'imputato raggiunge senza accompagnamento il luogo di esecuzione della misura, individuato ai sensi dell'articolo 284 del codice; del provvedimento emesso, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte.
2. Qualora il giudice, anche a seguito della segnalazione operata dal pubblico ministero, dal direttore dell'istituto penitenziario o dalle forze di polizia, ritenga sussistenti specifiche esigenze processuali ovvero altre esigenze di sicurezza, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1 dispone che l'imputato venga accompagnato dalle forze di polizia presso il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari))
Entrata in vigore il 21 agosto 2014
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