Articolo 222 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
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Versione
24 ottobre 1989
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Versione
18 gennaio 2001
Art. 222
(Investigatori privati)
1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione a svolgere le attivita' indicate ((nell'articolo 327-bis del codice)) e' rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attivita'.
2. In deroga a quanto previsto dall' articolo 135 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 , l'incarico e' iscritto in uno speciale registro, in cui sono annotate:
a) le generalita' e l'indirizzo del difensore committente;
b) la specie degli atti investigativi richiesti;
c) la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento dell'incarico.
3. Nell'ambito delle indagini previste dal presente articolo non si applica la disposizione dell' articolo 139 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 .
((4. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all'autorita' giudiziaria procedente))
Entrata in vigore il 18 gennaio 2001
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