Articolo 146 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 145Articolo 125
Versione
24 ottobre 1989
Art. 146
(Aula di udienza dibattimentale)
1. Nelle aule di udienza per il dibattimento, i banchi riservati al pubblico ministero e ai difensori sono posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante. Le parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame e' collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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