Articolo 154 bis delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 133Articolo 141 bis
Versione
8 gennaio 1993
Art. 154-bis.
(((Liberazione dell'imputato prosciolto).
1. L'imputato detenuto e' posto in liberta' immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa.
2. L'imputato prosciolto e la persona di cui e' comunque disposta l'immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti da tradurre, presso l'istituto penitenziario, per il disbrigo delle formalita' conseguenti alla liberazione; se ne fanno richiesta, possono recarsi presso l'istituto anche senza accompagnamento. E' vietato l'uso di qualsiasi mezzo di coercizione fisica.))
Entrata in vigore il 8 gennaio 1993
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