Articolo 5 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 3 bisArticolo 4 ter
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
6 marzo 2011
Art. 5
(Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria)
1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza ((nonche' del Corpo forestale dello Stato))
2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attivita' di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi. Si osservano le disposizioni dell'articolo 8 in quanto applicabili.
3. Al personale indicato nel comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 10.
Entrata in vigore il 6 marzo 2011
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