Articolo 6 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 5Articolo 7
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
21 marzo 1998
Art. 6
(Costituzione dell'organico delle sezioni)
((1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria e' costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica.)) 2. Almeno due terzi dell'organico sono riservati ad ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, entro il 15 gennaio di ogni biennio il ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, determina con decreto l'organico delle sezioni, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e sentito il procuratore generale presso la corte di appello interessato. Nel decreto e' fissato, per ogni sezione, il contingente assegnato a ciascuna forza di polizia, tenuto conto dei rispettivi organici.
4. Il personale applicato a norma dell'articolo 5 comma 2 non viene calcolato nell'organico delle sezioni.
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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