Art. 145. Banda cittadina - CB 1. Le comunicazioni in "banda cittadina"-CB, di cui all'articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di eta' non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , nonche' ai soggetti residenti in Italia.
2. Non e' consentita l'attivita' di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finche' durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)) .
5. In caso di calamita' coloro che effettuano comunicazioni in "banda cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorita' competenti.
2. Non e' consentita l'attivita' di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finche' durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)) .
5. In caso di calamita' coloro che effettuano comunicazioni in "banda cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorita' competenti.