Art. 40. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 138)) ((51)) ------------ AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138 , ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che "I provvedimenti attuativi degli articoli 40 e 41 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 continuano a trovare applicazione, per quanto non in contrasto con la legge e con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione delle determinazioni di cui all'articolo 40, comma 5, lettera l)".
Il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138 , ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che "I provvedimenti attuativi degli articoli 40 e 41 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 continuano a trovare applicazione, per quanto non in contrasto con la legge e con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione delle determinazioni di cui all'articolo 40, comma 5, lettera l)".