Articolo 1323 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 1323.
(Sentenze di autorizzazione alla vendita di nave).

Se all'entrata in vigore delle norme del codice il giudice adito ha pronunciato la sentenza di autorizzazione alla vendita, la espropriazione forzata prosegue secondo le norme delle leggi precedenti.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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