Articolo 369 del Codice della navigazione
Articolo 370Articolo 372
Versione
21 aprile 1942
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Versione
21 marzo 1996
Art. 369.
(Cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' dei crediti dell'arruolato verso l'armatore).

Le retribuzioni degli arruolati possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave. ((50))

La quota della retribuzione corrispondente al vitto e le somme dovute dall'armatore per il rimpatrio dell'arruolato, o per spese di cura, nonche' quelle dovute dall'istituto assicuratore a norma delle leggi speciali, non possono essere cedute, sequestrate ne' pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.

L'arruolato puo' chiedere all'armatore, all'atto dell'imbarco, che una parte della retribuzione sia versata a persona della sua famiglia.

Se l'armatore o il comandante si oppone alla richiesta prevista dal comma precedente, la vertenza e' risolta, con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, dall'autorita' marittima o consolare del luogo dove si trova la nave.

--------------- AGGIORNAMENTO (50)
La Corte Costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 72 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 21 marzo 1996
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