Articolo 354 del Codice della navigazione
Articolo 353Articolo 355
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21 aprile 1942
Art. 354.
(Indennita' nel caso di perdita presunta).

Se il contratto di arruolamento e' considerato risolto ai sensi dell'articolo 344, e' dovuta:
1) nel caso di retribuzione a tempo, un'indennita' pari alla meta' della retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio dal giorno successivo a quello cui risalgono le ultime notizie, e in ogni caso a non meno di due mensilita';
2) nel caso di retribuzione a viaggio, un'indennita' pari alla differenza fra la parte di retribuzione maturata alla data di risoluzione del contratto e la meta' dell'intera retribuzione, se la nave si presume perita nell'andata, e l'intera retribuzione, se la nave si presume perita nel ritorno.

L'indennita' e' attribuita alle persone che hanno diritto alle prestazioni in caso di morte dell'assicurato, in base alle disposizioni sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

In mancanza di aventi diritto ai sensi del comma precedente, l'indennita' e' devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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