Articolo 641 del Codice della navigazione
Articolo 640Articolo 642
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21 aprile 1942
Art. 641.
(Dichiarazione di estinzione del procedimento).

In caso di fallimento dell'armatore dichiarato prima del momento indicato nell'articolo 639, o quando ricorra uno dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice designato rimette le parti al collegio.

Il collegio, accertati gli estremi di cui all'articolo 639 o quelli della decadenza, dichiara estinto, con sentenza, il procedimento di limitazione, ordina la restituzione delle somme depositate, fatta deduzione delle spese, e fissa un termine per la riassunzione dei processi di esecuzione di cui all'articolo 626.

La sentenza predetta e' notificata e pubblicata nelle forme di cui all'articolo 624.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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