Articolo 1097 del Codice della navigazione
Articolo 1086Articolo 1082
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21 aprile 1942
Art. 1097.
(Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante).

Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell'aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, e' punito con la reclusione fino a due anni.

Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, ovvero l'incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena e' da due ad otto anni. Se la nave o l'aeromobile e' adibito a trasporto di persone, la pena e' da tre a dodici anni.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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