Articolo 26 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 26.
(Navi e galleggianti addetti al servizio urbano).

Nei porti comunicanti con canali ed altre acque interne, il comandante del porto esercita la vigilanza sulle navi e sui galleggianti addetti al servizio urbano che entrano nelle acque marittime.

I conflitti di competenza fra l'autorita' marittima e quella comunale relativi al servizio di tali navi e galleggianti sono risolti dal prefetto del luogo ed in via definitiva dal ministro per le comunicazioni.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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