Articolo 885 del Codice della navigazione
Articolo 893Articolo 895
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21 aprile 1942
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21 ottobre 2005
Art. 885.
(Morte o impedimento del comandante).

In caso di morte o di impedimento del comandante, il comando dell'aeromobile spetta di diritto ad altro componente dell'equipaggio, secondo l'ordine gerarchico di bordo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell'esercente o, in mancanza di queste, fino al primo approdo, ove il ((ENAC)) o l'autorita' consolare nomina il comandante per il tempo necessario.
Entrata in vigore il 21 ottobre 2005
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