Art. 885.
(Morte o impedimento del comandante).
In caso di morte o di impedimento del comandante, il comando dell'aeromobile spetta di diritto ad altro componente dell'equipaggio, secondo l'ordine gerarchico di bordo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell'esercente o, in mancanza di queste, fino al primo approdo, ove il ((ENAC)) o l'autorita' consolare nomina il comandante per il tempo necessario.
(Morte o impedimento del comandante).
In caso di morte o di impedimento del comandante, il comando dell'aeromobile spetta di diritto ad altro componente dell'equipaggio, secondo l'ordine gerarchico di bordo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell'esercente o, in mancanza di queste, fino al primo approdo, ove il ((ENAC)) o l'autorita' consolare nomina il comandante per il tempo necessario.