Articolo 1307 del Codice della navigazione
Articolo 1306Articolo 1308
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21 aprile 1942
Art. 1307.
(Norme fiscali relative al contratto di lavoro).

I contratti di arruolamento della gente di mare e quelli di lavoro del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo, nonche' tutti gli atti ad essi relativi, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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