Articolo 878 del Codice della navigazione
Articolo 877Articolo 870
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21 aprile 1942
Art. 878.
(Responsabilita' dell'esercente).

L'esercente e' responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante, per quanto riguarda l'aeromobile e la spedizione.

Tuttavia l'esercente non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e di salvataggio previsti negli articoli 981, 982, nonche' degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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