Articolo 928 del Codice della navigazione
Articolo 927Articolo 923
Versione
21 aprile 1942
Art. 928.
(Rimpatrio a mezzo di imbarco su altro aeromobile).

L'obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore puo' essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altro aeromobile, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in localita' vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'esercente le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio.

Se la retribuzione, percepita dal lavoratore a bordo dell'aeromobile sul quale viene imbarcato, e' inferiore alla indennita' spettantegli ai sensi del secondo comma dell'articolo 925, l'esercente e' tenuto a corrispondergli la differenza.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente