Articolo 655 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 655.
(Ordinanza di vendita).

Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il giudice dell'esecuzione, sentiti il debitore proprietario, il creditore precettante e istante, i creditori ipotecari e quelli intervenuti, nonche' il console dello Stato di cui la nave batte la bandiera, dispone con ordinanza la vendita mediante incanto.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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