Articolo 13 del Codice della navigazione
Articolo 12Articolo 14
Versione
21 aprile 1942
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Versione
13 aprile 1990
Art. 13.

(Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero).

Le obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero compiuti in alto mare sono regolate dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile che ha prestato il soccorso o compiuto il ricupero.

La stessa legge regola la ripartizione del compenso per assistenza, salvataggio e ricupero fra l'armatore a l'esercente e l'equipaggio. ((43)) ------------- AGGIORNAMENTO (43)
Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera fatte salve le disposizioni di cui all' art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234 , in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave e' iscritta.
Entrata in vigore il 13 aprile 1990
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