Provvedimento: […] Pertanto, nel caso del credito di lavoro del personale di volo di una compagnia di navigazione aerea, il quale gode tanto del privilegio speciale sulla "flotta", di cui all'art. 1023 cod. nav., quanto del privilegio generale sui mobili, di cui all'art. 2751 bis cod. civ., si deve ritenere che il credito medesimo debba trovare soddisfazione prioritaria su detta "flotta", con preferenza rispetto alla prelazione spettante al creditore ipotecario (art. 1036 cod. nav.), e poi, in ipotesi di incapienza, sugli altri beni mobili.*
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