Articolo 462 del Codice della navigazione
Articolo 461Articolo 463
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21 aprile 1942
Art. 462.
(Natura, qualita' e quantita' delle merci).

Il vettore, ovvero il raccomandatario o il comandante della nave, che rilascia la polizza ricevuto per l'imbarco o la polizza di carico, ha facolta' di inserire in polizza le proprie riserve, quando non puo' eseguire in tutto o in parte una normale verifica delle indicazioni fornite dal caricatore sulla natura, qualita' e quantita' delle merci, nonche' sul numero dei colli e sulle marche di contrassegno.

In mancanza di riserve, la natura, la qualita' e la quantita' delle merci, nonche' il numero e le marche dei colli consegnati al vettore o imbarcati, si presumono fino a prova contraria conformi alle indicazioni della polizza.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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