(Esecuzione della pubblicita').
La pubblicita' si esegue dall'ufficio nei modi stabiliti nell'articolo 256.
Libro IV - MISURE CAUTELARI Titolo I MISURE CAUTELARI PERSONALI Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 272 Limitazioni alle liberta' della persona 1. Le liberta' della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo. Art. 273. Condizioni generali di applicabilita' delle misure 1. Nessuno puo' essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1 . 2. Nessuna misura puo' essere applicata se risulta che il fatto e' stato compiuto in presenza …
Leggi di più…1. Evoluzione e inquadramento normativo. La tematica dei maltrattamenti in famiglia ha, negli ultimi anni, sempre di più interessato la casistica dei Tribunali e conseguentemente della giurisprudenza di legittimità. I casi portati all'attenzione dell'organo giudicante rappresentano solamente una parte di quelli che accadono nella quotidianità e che generano un sommerso di difficile individuazione. A questo si aggiunga che, durante il periodo di restrizioni e lockdown imposto dalla pandemia di Covid-19 le richieste di assistenza delle vittime di violenza o maltrattamenti è aumentata in maniera esponenziale[1]. Consapevole di tale fenomeno anche il legislatore italiano ha posto in essere – …
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