Articolo 197 del Codice della navigazione
Articolo 196Articolo 198
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21 aprile 1942
Art. 197.
(Rimpatrio di cittadini italiani).

Nelle localita' estere ove non risieda un'autorita' consolare il comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero abbandonati.

Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano che per qualsiasi motivo l'autorita' consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare.

Il regolamento stabilisce i limiti e le modalita' relative al ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle spese di mantenimento e di trasporto.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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