Articolo 184 del Codice della navigazione
Articolo 181Articolo 185
Versione
21 aprile 1942
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Versione
23 gennaio 1976
Art. 184.
((Dell'arrivo e della partenza delle navi della navigazione interna.)) ((Il comandante della nave, all'arrivo in localita' ove sia una autorita' portuale o consolare, deve denunciare all'autorita' stessa la provenienza e la destinazione della nave, la qualita' e la quantita' del carico, il numero delle persone dell'equipaggio e la durata della sosta.

L'autorita' portuale o consolare puo' in ogni tempo verificare il contenuto della denuncia fatta dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.

Le suddette autorita' sono tenute a formulare pronta annotazione delle eventuali osservazioni effettuate durante le predette ispezioni. Quando dopo la partenza dall'ultima localita' in cui abbia sede una autorita' portuale o consolare si siano verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico, il comandante deve farne denuncia alla autorita' portuale o consolare; l'autorita' predetta provvede a norma dell'articolo 132, secondo comma.

Il comandante della nave e' tenuto a fornire all'autorita' preposta alla navigazione interna o all'autorita' consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio, e a far presentare componenti dell'equipaggio e passeggeri per accertamenti di cui all'articolo 183.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea o di rimorchio o adibite ai servizi autorizzati per il trasporto di persone in conto terzi))
Entrata in vigore il 23 gennaio 1976
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