Articolo 183 del Codice della navigazione
Articolo 180Articolo 184
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21 aprile 1942
Art. 183.
(Informazioni eventuali circa il viaggio).

Il comandante della nave e' tenuto a fornire all'autorita' marittima o consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio.

E' inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle predette autorita', per gli accertamenti che queste credano opportuni, componenti dell'equipaggio e passeggeri.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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